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Esercizio congiunto della professione di Architetto e dell’attività di Agente Immobiliare: i chiarimenti ufficiali
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A seguito delle note interpretative ufficiali diffuse dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e da Inarcassa, l’Ordine desidera fare chiarezza sui criteri che regolano la compatibilità tra l’iscrizione all’Albo e l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare.

Il quadro normativo delineato dall’art. 5, comma 3, della Legge 39/1989 (come modificato dalla Legge Europea) ha superato la storica incompatibilità assoluta tra le due figure. Tuttavia, l’esercizio congiunto impone precisi paletti operativi, fiscali e previdenziali a tutela della professione:

  • Valutazione del Conflitto di Interessi: La compatibilità non è automatica, ma va analizzata caso per caso. È categoricamente vietato svolgere attività di mediazione immobiliare (agente) su immobili per i quali il professionista abbia svolto o stia svolgendo prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori, pratiche edilizie).
  • Separazione Fiscale: Le due attività mantengono regimi reddituali distinti. Le provvigioni da mediazione costituiscono reddito d’impresa, mentre le parcelle da architetto restano reddito di lavoro autonomo.
  • Assetto Previdenziale (Il triplo binario):
    1. Gestione Commercianti INPS: Obbligatoria per la quota di reddito d’impresa derivante dall’attività di agente immobiliare.
    2. Inarcassa (Esclusione dai ruoli): L’iscrizione alla Gestione Commercianti comporta la cancellazione dai ruoli previdenziali di Inarcassa (Art. 7 Statuto). Resta fermo l’obbligo di dichiarazione annuale e il versamento del contributo integrativo del 4% sul fatturato professionale.
    3. Gestione Separata INPS: Obbligatoria per assoggettare a contribuzione percentuale il reddito derivante dalle prestazioni da architetto (lavoro autonomo).

Si rammenta che per esercitare l’attività di mediazione immobiliare restano fermi gli obblighi di superamento dell’esame abilitante e l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio. Data la complessità dell’inquadramento combinato, l’Ordine invita gli iscritti a pianificare la propria posizione specifica con il rispettivo consulente fiscale.

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