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Modifiche art. 103 Decreto Cura Italia – prorogati i titoli abilitativi edilizi e i certificati
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In relazione all’art. 103 del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 di cui ti abbiamo dato informativa con mail del 26 marzo 2020, ti comunichiamo che il decreto di conversione in legge ha aggiunto alcune modifiche ed integrazioni come in particolare:

  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in relazione all’efficacia del permesso di costruire (art. 15 Dpr. n. 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità  per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • la disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  • il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 legge n. 1150 del 17 agosto 1942), o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga.

La scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 prolungata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza rispetto al testo del decreto Cura Italia. Il committente è tenuto al pagamento del lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

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